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Alle Sezioni Unite il compito di chiarire il vecchio reato di omesso versamento di ritenute

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 dicembre 2017

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La terza sezione penale della Cassazione, con l’ordinanza n. 55486/2017, ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di chiarire se, ai fini dell’accertamento del reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, nel testo anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 7 comma 1 lett. b) del DLgs. 158/2015, per integrare la prova dell’avvenuta consegna ai sostituti d’imposta delle certificazioni delle ritenute fiscali possa essere sufficiente la dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro oppure occorrano allo scopo ulteriori elementi probatori.

Si ricorda, al riguardo, che l’attuale disposizione stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione “o” risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

Ante art. 7 comma 1 lett. b) del DLgs. 158/2015, invece, la fattispecie puniva con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versasse entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute (esclusivamente) risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

A fronte di ciò, la Cassazione ritiene che il sostegno trovato dall’orientamento fatto proprio dalla novella del 2015 non sia sufficiente a risolvere il problema interpretativo dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 nel testo ad essa antecedente.

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