È discriminatorio prevedere lo stesso limite di altezza per uomini e donne nell’accesso al lavoro
La previsione di un requisito minimo di altezza per l’accesso al posto di lavoro, identico per gli uomini e per le donne, è illegittimo.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30083 depositata ieri, 14 dicembre.
Nel caso di specie, la società convenuta aveva giudicato la ricorrente inidonea all’assunzione nella posizione di Capo servizio treno – per cui la stessa società aveva indetto apposita procedura selettiva – per difetto del limite minimo di altezza, determinando così l’esclusione dalla candidata. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto il ricorso di quest’ultima, ritenendo che la mancata differenziazione del limite di altezza tra uomini e donne non configurasse un comportamento discriminatorio.
Al contrario, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando l’illegittimità della previsione di limiti di altezza uniformi per candidati di genere maschile e femminile, in quanto, ingiustificatamente, non tiene conto della diversità delle situazioni soggettive implicate.
In sostanza, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale n. 163 del 15 aprile 1993, ove il requisito dell’altezza risulti rilevante ai fini dell’assunzione, non può non tenersi conto della differenza di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne, pena la realizzazione di una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime.
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