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Il credito retributivo contro l’amministratore non si invoca dinanzi al giudice del lavoro

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 dicembre 2017

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La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza n. C-243/16 depositata ieri, si è espressa su due direttive:
- la Direttiva 2009/101/CE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società (a mente dell’art. 48 comma 2 del TCE) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, in particolare i suoi artt. 2 e da 6 a 8;
- la Direttiva 2012/30/UE, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’art. 54 secondo paragrafo del TFUE, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della spa, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, in particolare i suoi artt. 19 e 36.

Le due Direttive devono essere interpretate nel senso che esse non conferiscono a lavoratori subordinati, creditori di una spa a causa della risoluzione del loro contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro competente a conoscere della loro azione per il riconoscimento del credito retributivo, al fine di far valere la responsabilità dell’amministratore di tale società per aver omesso di convocare l’assemblea generale della società nonostante le gravi perdite da essa subite, affinché tale amministratore sia dichiarato condebitore solidale di tale credito retributivo.

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