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Le normative sul transfer pricing non vìolano il diritto comunitario

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 dicembre 2017

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L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha depositato ieri, 14 dicembre 2017, le proprie Conclusioni relativamente alla causa C-382/16, relativa alla compatibilità con la libertà di stabilimento delle normative nazionali sui prezzi di trasferimento.

Il caso esaminato riguarda l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria tedesca nei confronti di una società residente in Germania, la quale aveva rilasciato a titolo gratuito lettere di patronage nell’interesse di controllate estere; in base alla normativa tedesca sul transfer pricing (peraltro comune a quasi tutti gli ordinamenti), invece, le operazioni con società del gruppo non residenti sono valutate secondo i canoni propri delle transazioni tra parti indipendenti; sono, quindi, stati ripresi a tassazione i proventi che la società avrebbe realizzato se a beneficiare del patronage fossero state società terze.

Ad avviso dell’Avvocato generale, le normative sui prezzi di trasferimento non vìolano il diritto di stabilimento. Secondo le Conclusioni, in particolare, nella valutazione della compatibilità o incompatibilità ci si può rifare:
- all’orientamento basato sulla discriminazione, secondo cui una norma nazionale è contraria alla libertà di stabilimento se tratta diversamente situazioni comparabili;
- all’orientamento basato sulla restrizione, che ravvisa l’incompatibilità con il diritto comunitario in tutti i casi in cui vi è un ostacolo, anche in potenza, agli scambi intracomunitari.

Le Conclusioni evidenziano che, nel caso in esame, il trattamento diverso riservato alle transazioni con controllate estere rispetto a quello che caratterizza le transazioni interne riguarda due situazioni non comparabili; non si ravvisa, inoltre, alcuna restrizione agli scambi.
È stato, inoltre, riconosciuto il potere degli Stati di assumere misure (come quelle sui prezzi di trasferimento) finalizzate a contenere le perdite di gettito derivanti da manovre artificiose sulle transazioni infragruppo, senza che ciò risulti sproporzionato rispetto agli obiettivi di contrasto all’evasione.

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