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L’insinuazione al passivo non interrompe la prescrizione per l’intervento del Fondo di garanzia

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 dicembre 2017

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La prescrizione del diritto alle mensilità aggiuntive afferenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro – per cui è previsto l’intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 comma 1 del DLgs. 80/1992 – decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti che condizionano la proponibilità della domanda all’INPS. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30712 depositata ieri, ove è stato altresì confermato che non ha effetto interruttivo, nei confronti dell’Istituto, la domanda di insinuazione al passivo proposta nei confronti del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale.

Nel caso di specie il lavoratore aveva presentato domanda all’INPS, a norma dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo citato, dopo oltre cinque anni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo in cui era stato ammesso il suo credito. La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto che il termine annuale della prescrizione, sancito dal comma 5 del citato art. 2, non potesse decorrere prima che si fosse esaurita la procedura concorsuale nella quale il lavoratore si era insinuato.

Tale interpretazione, che aveva comportato la soccombenza dell’INPS, è stata respinta dalla Suprema Corte. In particolare, la Corte di Cassazione, dopo aver riconosciuto che anche le mensilità di cui all’art. 2 comma 1 del decreto legislativo citato hanno natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ha escluso che alle obbligazioni assunte dal Fondo di Garanzia sia applicabile la disciplina delle obbligazioni solidali, e, dunque, che l’insinuazione al passivo proposta nei confronti del datore di lavoro possa determinare l’interruzione della prescrizione anche nei confronti dell’INPS, per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo.

La Suprema Corte ha inoltre affermato che il termine di decorrenza della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui si verifichino i presupposti che, in base alla legge, attribuiscono il diritto al pagamento a carico del Fondo, vale a dire: l’insolvenza del datore di lavoro e l’accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche della medesima procedura; la formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.

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