L’ammissione al concordato preventivo esclude l’omessa IVA
Rileva l’omologazione prima del termine di pagamento; altrimenti diviene sequestrabile «direttamente» alla società l’importo non versato
La Cassazione, nella sentenza n. 268, depositata ieri, torna sulla configurabilità del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) in relazione alla procedura di concordato preventivo, nonché su taluni profili del sequestro preventivo del profitto dei reati tributari, in funzione della successiva confisca.
Quanto al primo aspetto, si ribadisce come l’ammissione al concordato preventivo escluda il reato solo se antecedente alla scadenza del termine penalmente previsto. È questa la soluzione adottata, tra le altre, anche dalle decisioni nn. 15853/2015 e 22127/2015.
Si è sottolineato come il concordato preventivo, pur scaturendo da un impulso del debitore, non resti confinato in un ambito privatistico, sfociando in quello pubblicistico. Si snoda in un percorso giurisdizionale
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