Contratto quadro valido anche senza la firma dell’intermediario finanziario
Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo a servizi di investimento, richiesto a pena di nullità dall’art. 23 del DLgs. 58/98, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente. A tal fine, è sufficiente la sottoscrizione del cliente, mentre quella dell’intermediario non è indispensabile, atteso che il suo consenso può essere desunto anche dai comportamenti concludenti dal medesimo tenuti. Queste le conclusioni delle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 898, depositata ieri.
Nel caso di specie, le Sezioni Unite erano state chiamate a pronunciarsi sulla questione (in quanto ritenuta di particolare importanza) della validità del contratto quadro relativo a servizi di investimento, in assenza della sottoscrizione dell’intermediario (ed in presenza della sola firma del cliente, a cui è stato consegnato il contratto).
Si ricorda, preliminarmente, che, a norma dell’art. 23 del TUF, i “contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. [...] Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
La giurisprudenza di legittimità prevalente (Cass. nn. 3623/2016, 5919/2016 e 7068/2016) afferma che l’art. 23 del DLgs. 58/98, ove richiede a pena di nullità la forma scritta (oltre alla consegna del contratto al cliente), implichi la sottoscrizione di entrambe le parti.
Le Sezioni Unite, tuttavia, non condividono tale impostazione, affermando che la ratio della disciplina escluda la necessità della sottoscrizione dell’intermediario a pena di nullità, ove risulti comunque provato l’accordo.
In primo luogo, viene rilevato come la norma che richiede la forma scritta e la consegna della copia al cliente sia posta a tutela del cliente. In secondo luogo, la Corte pone in evidenza come non vi sia coincidenza tra la richiesta di forma scritta e la richiesta di sottoscrizione. Infatti, mentre la forma scritta attiene al documento, la sottoscrizione è elemento necessario a provare la formazione dell’accordo.
Ma, nel contesto del contratto quadro relativo a servizi di investimento, ove il testo del contratto scritto viene proposto per la sottoscrizione al cliente, da questi firmato e, poi, a questi consegnato, la formazione dell’accordo ed il consenso della Banca possono ben essere provati dai comportamenti concludenti da questa tenuti, senza che sia indispensabile la sottoscrizione del documento da parte della banca stessa.
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