Rimborsi assicurativi al professionista non imponibili
Se l’indennizzo è inferiore alle somme corrisposte al cliente, la differenza è deducibile
Il trattamento delle somme risarcite al cliente da parte del professionista, e del successivo rimborso da parte della compagnia assicuratrice, è argomento scarsamente approfondito in dottrina.
In passato, la DRE per l’Emilia Romagna, nella risposta all’istanza di interpello del 2 marzo 2000, ha chiarito che il professionista può dedurre dal reddito di lavoro autonomo, oltre al premio annuale versato alla compagnia di assicurazione (la deducibilità del quale è ribadita anche dalle istruzioni al modello REDDITI), anche quella parte di indennità risarcitoria rimasta effettivamente a suo carico, perché non coperta dalla polizza assicurativa. Si tratta, infatti, di oneri dovuti a seguito di danni causati nell’ambito della prestazione caratteristica dell’attività professionale
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41