Senza costituzione formale l’ente non può impugnare la sanzione pecuniaria
Se l’ente non è costituito si ritengono validi gli atti difensivi indifferibili e urgenti, purché sia stata omessa la necessaria informazione di garanzia
Nel caso della contestazione di un reato nei confronti di un ente ai sensi del DLgs. 231/2001 si pongono spesso delle questioni di natura procedimentale, dovute alla peculiarità della responsabilità prevista per le persone giuridiche.
Un tema, su cui è tornata la Cassazione con la sentenza n. 2364 depositata ieri, attiene all’esercizio dei poteri di difesa in caso di mancata costituzione dell’ente. Nel caso di specie, il tribunale di merito aveva ritenuto tali poteri subordinati all’atto formale di costituzione, con conseguente inammissibilità – rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio – dell’attività difensiva eventualmente espletata.
Tale impostazione si basa su un orientamento secondo cui la presenza dell’ente nel processo si differenzia da
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