Raddoppio del contributo unificato in ambito fiscale non applicabile
La Corte Costituzionale dà per scontata l’impossibilità di estensione analogica della norma, relativa al processo civile
Il raddoppio del contributo unificato, applicabile d’ufficio dal giudice dell’impugnazione in caso questa sia inammissibile o infondata, è norma circoscritta al processo civile, insuscettibile di estensione al processo tributario.
Questa è la netta presa di posizione della Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 18 depositata ieri.
Per effetto dell’art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della
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