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FISCO

Raddoppio del contributo unificato in ambito fiscale non applicabile

La Corte Costituzionale dà per scontata l’impossibilità di estensione analogica della norma, relativa al processo civile

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 3 febbraio 2018

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Il raddoppio del contributo unificato, applicabile d’ufficio dal giudice dell’impugnazione in caso questa sia inammissibile o infondata, è norma circoscritta al processo civile, insuscettibile di estensione al processo tributario.
Questa è la netta presa di posizione della Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 18 depositata ieri.

Per effetto dell’art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della

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