Per l’esterovestizione va accertata l’attività ordinaria della società
Assolti dal reato di omessa dichiarazione gli amministratori della capogruppo italiana
Il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del DLgs. 74/2000, può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla presentazione della dichiarazione stessa. Per verificare la residenza fiscale di una società estera controllata da una capogruppo italiana dovrà essere accertato dove e da chi vengono svolte le attività di “ordinaria amministrazione”, a prescindere dalle direttive strategiche riconducibili alla holding.
Tale tema tocca la corretta definizione del concetto di “esterovestizione” e le modalità per il suo accertamento.
Ai sensi dell’art. 73 comma 3 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale ...