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FISCO

Per l’esterovestizione va accertata l’attività ordinaria della società

Assolti dal reato di omessa dichiarazione gli amministratori della capogruppo italiana

/ Maria Francesca ARTUSI e Alberto TRAINOTTI

Lunedì, 12 febbraio 2018

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Il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del DLgs. 74/2000, può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla presentazione della dichiarazione stessa. Per verificare la residenza fiscale di una società estera controllata da una capogruppo italiana dovrà essere accertato dove e da chi vengono svolte le attività di “ordinaria amministrazione”, a prescindere dalle direttive strategiche riconducibili alla holding.

Tale tema tocca la corretta definizione del concetto di “esterovestizione” e le modalità per il suo accertamento.
Ai sensi dell’art. 73 comma 3 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale ...

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