Per continuare l’attività aziendale serve nominare l’amministratore giudiziario
Nel caso della commissione di un reato «231» la nomina può evitare il sequestro
La nomina dell’amministratore giudiziario è un presupposto imprescindibile per la continuità dell’esercizio dell’attività aziendale, a fronte del sequestro ordinato dopo la contestazione di uno dei reati presupposto previsti dal DLgs. 231/2001.
Tale affermazione viene fatta propria dalla Cassazione, nella sentenza n. 6742 depositata ieri, in un caso in cui il giudice competente aveva rigettato l’impugnazione avverso un sequestro, rilevando l’inesistenza di un amministratore giudiziario, mai nominato nel corso del procedimento penale.
Si trattava di un procedimento in cui erano stati contestati a due società alcuni illeciti ambientali previsti dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001 ed era stato emesso un decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente
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