Sottrazione al pagamento dell’accisa anche tramite indebita compensazione
La Cassazione, nella sentenza n. 8551/2018, ricorda che la fattispecie di cui all’art. 40 comma 1 lett. b) del DLgs. 504/1995 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, “chiunque ... sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; il comma 4 commina una pena detentiva più severa (la reclusione da uno a cinque anni) “se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi”.
Il reato può essere commesso da “chiunque”; si tratta perciò di un reato comune, che può essere realizzato da chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per l’integrazione della fattispecie né l’immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa.
Quanto alla condotta, la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa può realizzarsi attraverso l’indebita compensazione, senza che ciò comporti l’estensione, in malam partem, della portata precettiva della fattispecie in esame.
In verità, l’art. 14 comma 4 del DLgs. 504/1995 – nel testo vigente al momento del fatto (poi confluito inalterato nel vigente comma 7, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 4-ter comma 1 lett. b) del DL 193/2016) – prevede espressamente non solo che “il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione”, ma che “in caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento e al pagamento dell’imposta”.
Non si è, perciò, in presenza di un caso di analogia in malam partem, perché è proprio la legge a stabilire l’applicabilità delle sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento e al pagamento dell’accisa – locuzione che abbraccia, stante la sua ampiezza, anche le sanzioni penali – nell’ipotesi di dichiarazioni infedeli volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, come è stato accertato nel caso in esame.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41