L’inefficacia giuridica dell’atto non esclude la bancarotta per distrazione
La Cassazione, nella sentenza n. 8996/2018, ha precisato che la giuridica inefficacia di un atto dispositivo, ossia l’esistenza di rimedi diretti a privare di effetti giuridici l’atto, non elide la sua portata distrattiva, per l’elementare considerazione che la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo; con la conseguenza che ricorre tutte le volte che il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore è suscettibile di creare un pregiudizio per le ragioni creditorie, sia pure in termini di aleatorietà e di maggiore difficoltà di recupero del cespite.
Si ribadisce, inoltre, che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ex artt. 216 e 223 comma 1 del RD 267/1942) e quello di bancarotta impropria (di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 L. Fall.) hanno ambiti diversi:
- il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari idonei a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto;
- il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività – né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.
Di conseguenza, per i suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale, è, invece, possibile il concorso materiale se, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L. Fall., si sono verificati differenti e autonomi comportamenti dolosi i quali – concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento.
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