Credito per ricerca e sviluppo con possibili effetti sul riporto delle perdite
La limitazione al riporto legata ai proventi esenti potrebbe scattare anche in caso di fruizione di tale beneficio
L’art. 3 del DL 145/2013 (conv. L. 9/2014) e il DM 27 maggio 2015 prevedono il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese che realizzano, a determinate condizioni, investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
L’iscrizione in bilancio del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è strettamente correlata alla modalità di rilevazione dei costi cui si riferisce.
In merito, occorre tenere presente che, a seguito dell’introduzione del DLgs. 139/2015, è venuta meno la possibilità di capitalizzare i costi per la ricerca di base, mentre detta facoltà continua a essere prevista, secondo le condizioni del documento OIC 24, per i soli costi di sviluppo. Resta ferma, invece, l’iscrizione dei costi per la ricerca di base tra i costi di periodo
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