Cessione di partecipazioni non sempre alle sezioni specializzate in materia d’impresa
Con l’ordinanza n. 6882 depositata ieri la Cassazione ha precisato che, ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, anche quando la vicenda tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere direttamente inerente alla questione societaria e all’esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali.
Vale a dire che deve rendere trasparente il suo fondamento “endosocietario”, nel senso che la pretesa, ma a maggior ragione la fonte di essa, deve trarre titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii, guardando concretamente alle modalità di estrinsecazione di esso.
Dunque, ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata in materia di impresa non basta che la controversia abbia ad oggetto il negozio traslativo di partecipazioni sociali – giacché, ragionando in questa logica, si sovvertirebbero intuitivamente le finalità perseguite dal legislatore con l’istituzione delle sezioni specializzate stesse – ma occorre che essa sia “causalmente” connotata dall’inerenza al rapporto di società.
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