La breve gestione salva l’amministratore
La Cassazione n. 6998/2018 ha ricordato come, ante riforma del diritto societario, fosse imposto a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non veniva meno nell’ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l’onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate.
Era stato, peraltro, sottolineato come, alla regola di porre a carico solidale di tutti gli amministratori le conseguenze di eventuali illegittimità contabili e di gestione della società, facesse eccezione l’ipotesi in cui gli amministratori avevano assunto l’incarico da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che si fossero già resi conto della situazione e che fossero in grado d’intervenire con utili strumenti correttivi (cfr. Cass. n. 3032/2005).
A fronte di ciò si è ritenuto che un amministratore che aveva assunto la carica nel corso dell’assemblea straordinaria del 21 giugno 1993 – dopo che era stato approvato il bilancio dell’ultimo esercizio e deliberato l’aumento del capitale sociale con integrale eliminazione della perdita da esso emergente – rassegnando le proprie dimissioni in data 1° settembre 1993, non avesse avuto modo, in quel breve tempo, di rendersi conto delle illegittimità contabili rilevate da una successiva consulenza tecnica d’ufficio in quel bilancio, a lui non ascrivibile, tali da far ritenere il capitale sociale, in apparenza regolarmente ricostituito, in effetti perduto.
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