Sequestrabile la pensione dell’evasore depositata in banca
La Cassazione n. 13116/2018 ricorda come, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, sia stato stabilito che il giudice il quale emetta il provvedimento ablativo sia tenuto soltanto a indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al PM (cfr. Cass. n. 37848/2014).
Malgrado si registrino pronunce in senso difforme, siffatto principio è riaffermato nella fattispecie esaminata, escludendosi che al Tribunale del Riesame competa il potere di compiere accertamenti sul valore dei beni sequestrati allorquando il ricorrente si limiti a lamentare del tutto genericamente la violazione del principio di proporzionalità tra il valore dei beni sequestrati e l’ammontare del profitto del reato cui doveva essere commisurata la misura ablatoria disposta ai suoi danni, senza indicare alcuno specifico elemento fattuale o documentale a fondamento della dedotta sproporzione.
Si precisa, inoltre, che la possibilità di opporre al sequestro l’impignorabilità della pensione, sul presupposto della destinazione di tali somme al soddisfacimento delle proprie esigenze di mantenimento, viene meno quando, come nel caso di specie, si tratta di sequestro disposto non già sugli emolumenti corrisposti al destinatario della misura cautelare a titolo di pensione, bensì sulle somme in giacenza sul conto corrente a costui intestato, la cui provenienza è priva di rilievo una volta che vengano ivi accantonate.
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, infine, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto dell’ammissione al concordato preventivo, attesa l’obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro. Tale principio, volto a sottolineare la prevalenza dell’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene connesso alla commissione di un reato in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato, vale a fortiori nell’ipotesi in cui sia stata solo presentata da parte dello stesso soggetto destinatario della misura cautelare penale l’istanza di ammissione innanzi al giudice fallimentare, senza che risulti neppure che questi abbia assentito all’apertura della procedura concorsuale.
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