La solidarietà tributaria impone il litisconsorzio in appello
Ove gli acquirenti siano intervenuti nel processo instaurato dal venditore, c’è il c.d. litisconsorzio processuale
Sembra affievolirsi, cedendo il passo ai principi del “litisconsorzio processuale”, la necessità di valutare il grado di (in)scindibilità delle cause, al fine di individuare le parti alle quali notificare l’appello avverso la sentenza del Collegio tributario provinciale.
Questo sostanzialmente è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4597 del 28 febbraio 2018, in una controversia riguardante la qualificabilità (o meno) di una abitazione nell’alveo di quelle di lusso e quindi le conseguenze di tale esame sull’imposizione agevolata per la prima casa.
In primo grado i due acquirenti intervenivano nel giudizio incardinato dal venditore e l’accoglimento del ricorso da parte della C.T. Prov. di Roma, induceva l’Agenzia delle Entrate
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