Liquidatore dimissionario ancora responsabile per bancarotta
Se non è data formale pubblicità al verbale di nomina del nuovo liquidatore, il precedente deve ritenersi formalmente investito di poteri e oneri
L’iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori ha efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa, segnando essa il momento esatto della successione tra amministratori e liquidatori (ovvero tra un liquidatore ed un altro), in funzione di garanzia verso i terzi.
Ai sensi dell’art. 2487 comma 1 c.c., infatti, “la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese”. La medesima disposizione precisa al comma 3 che, avvenuta l’iscrizione, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione
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