Uso di fatture false punibile anche per fini ulteriori rispetto all’evasione
Nella sentenza della Cassazione n. 13747 depositata ieri viene ribadito che la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false (art. 2 del DLgs. 74/2000) sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza “oggettiva” dell’operazione (perché mai posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza “relativa” (quando l’operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura), sia, infine, nel caso di sovrafatturazione “qualitativa” (quando la fattura attesta la cessione di beni e/o servizi con prezzo maggiorato); oggetto della repressione penale è, infatti, ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (cfr. Cass. n. 28352/2013).
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, poi, la fattispecie richiede il dolo specifico della finalità di evasione. Non incide, comunque, sulla sua esistenza il fatto che l’agente abbia anche finalità ulteriori.
La finalità di evadere le imposte sui redditi o l’IVA può, quindi, concorrere con altre, sempre che, queste ultime, non siano perseguite in via esclusiva. Il relativo accertamento, ad ogni modo, è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
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