L’INPS vara il modulo per il whistleblowing
Con la circolare n. 54/2018 pubblicata ieri, l’INPS fornisce le disposizioni in attuazione del nuovo art. 54-bis del DLgs. 165/2001, in materia di whistleblowing.
L’Istituto si occupa della tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro con l’INPS, precisando che le disposizioni si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici e di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. L’oggetto della segnalazione sono gli “illeciti”, intesi come abusi delle funzioni di servizio – anche non costituenti reati – posti in essere o tentati da parte di dipendenti o collaboratori dell’Istituto, per il perseguimento di interessi privati e a danno dell’INPS.
La corretta procedura per la segnalazione della condotta illecita è la seguente: il lavoratore deve segnalare il fatto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (e non più al superiore gerarchico) mediante l’apposito modulo allegato alla circolare che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato all’indirizzo email: segnalazioneilleciti@inps.it. Segnalato l’illecito, il predetto Responsabile deve avviare una prima istruttoria, al termine della quale, se non ritiene la notizia manifestamente infondata, deve inoltrare la segnalazione, espungendo tutti i riferimenti all’identità del segnalante (a meno che non si riveli necessario in sede di procedimento disciplinare la segnalazione al Capo dell’Ufficio), ai soggetti competenti elencati in circolare, affinché questi possano procedere con ulteriori approfondimenti o possano adottare i provvedimenti previsti.
L’identità del segnalante non può essere rivelata a meno che non sia indispensabile per la difesa dell’incolpato o se ne sia accertata la responsabilità penale o civile per reati commessi tramite la denuncia, anche con sentenza non ancora passata in giudicato. L’INPS precisa che il whistleblower è tutelato da qualsiasi misura ritorsiva determinata dalla segnalazione. Nel caso in cui tali misure discriminatorie siano state applicate, il segnalante o il sindacato maggiormente rappresentativo dell’Istituto, comunicano il fatto all’ANAC, e l’onere di provare l’estraneità della misura applicata dalla segnalazione è a carico dell’amministrazione.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41