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Confermato il premio alla nascita a tutte le donne regolarmente in Italia

/ REDAZIONE

Martedì, 27 marzo 2018

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L’Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) ha reso noto con un comunicato del 23 marzo che la Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato dall’INPS, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano n. 6019/2017 che aveva condannato lo stesso Istituto a riconoscere il premio alla nascita a tutte le madri straniere regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dell’agevolazione.

Il bonus di 800 euro corrisposti dall’INPS in unica soluzione è riconosciuto dal 2017 alla madre richiedente, a fronte della nascita o dell’adozione del bambino. Sebbene i presupposti fattuali per la corresponsione della prestazione siano stati individuati dall’art. 1, comma 353 della L. 232/2016, secondo cui “il premio […] è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”, la circolare INPS n. 39/2017 aveva realizzato una restrizione dei beneficiari, richiedendo che le gestanti o le madri fossero in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità (art. 1, comma 125 della L. 190/2014): la residenza in Italia; la cittadinanza italiana o comunitaria, cui era equiparato per le cittadine non comunitarie il possesso dello status di rifugiato politico o protezione sussidiaria, per effetto dell’art. 27 del DLgs. 251/2007; per le cittadine non comunitarie, il possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del DLgs. 286/98 o di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE (artt. 10 e 17 del DLgs. 30/2007).

Secondo il Tribunale, l’applicazione di tali requisiti produceva un effetto discriminatorio fondato sulla nazionalità e, in attuazione di tale decisione, l’INPS ha implementato la procedura telematica in modo di garantire la fruizione del beneficio anche alle madri in precedenza escluse, con riserva in relazione agli sviluppi futuri del giudizio.
Al riguardo, le Associazioni che hanno promosso il giudizio confidano che l’INPS assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione milanese.

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