Il giudice deve verificare in concreto il dolo per la bancarotta societaria
Rinvio della Cassazione per accertare la prevedibilità del dissesto e la responsabilità degli amministratori senza deleghe
Il reato di bancarotta societaria o impropria può configurarsi anche quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società dichiarate fallite “abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società” (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942).
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14783 depositata ieri, precisa che nel caso di fallimento di una società di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, può configurarsi il reato in questione anche se nel breve periodo tali operazioni abbiano determinato un arricchimento del patrimonio sociale.
In tali ipotesi, l’elemento soggettivo richiesto per l’accertamento dell’illecito attiene all’astratta prevedibilità – nel medio periodo – ...
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