ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Per la legittimità del licenziamento non necessaria la prova dell’andamento economico negativo

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 aprile 2018

x
STAMPA

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo, non è necessario provare l’andamento economico negativo dell’azienda.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9127, pubblicata ieri, dando così continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche una scelta aziendale finalizzata all’incremento del profitto può giustificare la soppressione di una posizione lavorativa e, quindi, integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Al contrapposto e più risalente orientamento – secondo cui, invece, il licenziamento è legittimo solo se deciso dall’imprenditore per far fronte a situazioni sfavorevoli – aveva aderito la Corte d’Appello territoriale.
Nella fattispecie, infatti, la Corte di merito aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo in quanto sarebbe mancata la prova, da parte del datore di lavoro, dell’esigenza di far fronte a sfavorevoli situazioni economiche che imponessero la riduzione dei costi, e ciò nonostante risultasse sussistente l’effettività della soppressione della posizione organizzativa rivestita dal lavoratore licenziato e l’affidamento di parte delle mansioni al direttore della divisione export.
Tale decisione è stata cassata dalla Suprema Corte proprio in ragione della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha escluso che l’andamento economico negativo dell’azienda costituisca un presupposto fattuale che debba ricorrere ai fini dell’integrazione della fattispecie astratta.

Come ha ribadito la Cassazione, per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo, è “sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa”.  La scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto non è infatti, secondo la Corte, “sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.”.

TORNA SU