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Soglia penale per la dichiarazione infedele da computare per ciascuna imposta

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 aprile 2018

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Con la sentenza n. 16296 depositata ieri, la Cassazione ha sottolineato come, ai fini della sussistenza del delitto di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000, è sufficiente il superamento della soglia indicata dal primo comma lett. a) anche per una sola delle imposte evase (ovvero le imposte sui redditi o l’IVA); ed infatti, la necessità del superamento della soglia di punibilità con riferimento a tutte le imposte evase urta contro il chiaro dato letterale della disposizione.

La locuzione “l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila” – prevista dal primo comma lett. a) dell’art. 4 – deve intendersi nel senso che il reato è perfezionato in presenza del superamento della soglia in relazione all’ammontare anche di una sola imposta e non di entrambe le imposte.
Il termine “taluna”, in accordo con la sua accezione letterale, sta ad indicare, in via alternativa (e non congiuntiva) anche una sola delle imposte considerate.

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