Attività di medico competente preclusa a tutto il personale dei dipartimenti di prevenzione delle ASL
Con l’interpello n. 2 pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro ha reso il proprio parere circa la corretta interpretazione dell’art. 39, comma 3 del DLgs. 81/2008 (c.d. Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), che vieta ai dipendenti delle strutture pubbliche assegnati agli uffici di vigilanza di prestare, a qualsiasi titolo e su tutto il territorio nazionale, l’attività di medico competente.
In particolare, la richiesta di interpello, formulata dalla Regione Lazio, è volta a capire se tale divieto sia applicabile a tutte le strutture del dipartimento di prevenzione delle ASL o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se, inoltre, riguardi tutto il personale con qualifica ispettiva.
Al riguardo, il Ministero precisa che, in considerazione della natura polifunzionale del dipartimento di prevenzione delle ASL, la norma citata debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che lo compongono e a tutto il personale ad esso assegnato, indipendente dalla qualifica rivestita.
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