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Omesso versamento per l’amministratore subentrato da poco nella gestione della società

/ REDAZIONE

Sabato, 14 aprile 2018

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La Cassazione n. 16295/2018 ha precisato che risponde del reato di omesso versamento IVA – che si consuma quando il mancato pagamento dell’imposta, in misura superiore alla soglia, si protrae oltre il 27 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento – l’amministratore che sia entrato in carica alla fine di ottobre.

Ciò in quanto ai fini della sussistenza del reato in questione non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, ma basta il solo dolo generico, rilevando la consapevolezza dell’imputato (legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente tenuto all’adempimento fiscale) di non operare un versamento che sappia essere dovuto; a condizione che si tratti di importo superiore alla soglia di punibilità, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore.

Siffatta impostazione, declinata con riferimento all’ipotesi di mutamento della persona fisica che subentri nella carica di amministratore dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e (poco) prima della scadenza del versamento, non elimina la configurabilità del reato, essendosi affermato che versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri, abbia assunto la carica di amministratore (o di liquidatore) senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali.

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