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Termini incerti per la contestazione di sanzioni amministrative

/ REDAZIONE

Martedì, 17 aprile 2018

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La sentenza della Cassazione n. 9254, depositata ieri, ha precisato che, alla luce delle indicazioni fornite dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 5395/2007 in materia di accertamento, constatazione e contestazione di sanzioni amministrative, deve ritenersi che:
- l’intera operazione di accertamento deve svolgersi entro un tempo ragionevole, correlato alle caratteristiche ed alla complessità della situazione concreta;
- la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non esaurisce necessariamente l’accertamento, dato che alcune materie, come quella dell’intermediazione finanziaria, richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza della percezione;
- i ritardi, dovuti a qualsiasi causa, non possono andare a discapito del diritto ad una tempestiva contestazione.

E, pertanto, in materia di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento non coincide necessariamente e automaticamente né con il termine dell’attività ispettiva, né con la data di deposito della relazione, né con quella della riunione della commissione deliberante, dovendo la redazione della relazione e l’esame di essa da parte dell’organo competente essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ritardi.

Ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad individuare, secondo le peculiarità del caso concreto e indipendentemente dalla data di deposito della relazione ispettiva, ovvero di acquisizione degli elementi conoscitivi, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto – e, quindi, dovuto – essere tradotta in accertamento; tempo dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione.

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