Il fallito presenta la dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta anteriori al fallimento
La Cassazione n. 16638/2018 ricorda come, ai sensi dell’art. 5 del DPR 322/1998, spetti al curatore presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento, mentre ricade sul fallito l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento.
Ciò rileva anche in relazione alla fattispecie di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 (cfr. Cass. n. 1549/2011), specificandosi che, in materia di fallimento, la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio.
Coerentemente, resta in capo al fallito l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre, relativamente ai periodi di imposta successivi, è il curatore fallimentare che è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l’intervallo di tempo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento.
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