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L’attività strumentale della società segue la liquidazione degli onorari dell’ausiliario

/ REDAZIONE

Martedì, 17 aprile 2018

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Per l’attività strumentale svolta da una società, quale collaboratrice del consulente giudiziario, la relativa spesa deve essere determinata nella misura e con le modalità previste per la liquidazione degli onorari all’ausiliario del magistrato stesso.
È quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9260, depositata ieri.

Nel caso di specie, un consulente giudiziario aveva presentato opposizione nei confronti del decreto con il quale il Pubblico Ministero gli aveva liquidato il compenso per l’attività svolta e, in particolare, con riferimento alla somma a titolo di rimborso spese per le attività eseguite da un Centro servizi informatici, di cui si era avvalso su autorizzazione del PM conferente l’incarico. Il ricorso era stato rigettato dal Presidente del Tribunale, contro il quale provvedimento il consulente ha, poi, proposto ricorso per Cassazione.
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente anche alle spese del giudizio, sulla base delle seguenti argomentazioni.

Qualora l’ausiliario sia stato autorizzato ad avvalersi di prestazioni d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa deve essere determinata nella stessa misura e secondo le medesime modalità previste per la liquidazione degli onorari all’ausiliario del magistrato (art. 56, comma 3 del DPR 115/2002, che richiama l’art. 50). Con tale disciplina si è inteso, da un lato, impedire la libera determinazione del compenso esclusivamente da parte del collaboratore dell’ausiliario e, in ultima analisi, di quest’ultimo, e, dall’altro, contrastare eventuali aggiramenti in frode alla legge in forza di possibili accordi tra i citati soggetti.
Tale ratio è confermata dalla disposizione secondo la quale, qualora le suddette prestazioni di carattere intellettuale o tecnico assumano propria autonomia rispetto all’incarico, il magistrato provvede al conferimento dell’incarico in maniera autonoma (art. 56, comma 4 del DPR 115/2002); circostanza esclusa nel caso di specie.

Le sopra citate disposizioni (artt. 56, comma 3 e 50 del DPR 115/2002) trovano applicazione anche con riguardo alla prestazione d’opera (intellettuale o materiale) resa da un ente collettivo (nel caso in oggetto, da un Centro servizi informatici). Infatti, non contrasta con l’ordinamento la prestazione di attività promiscue, con la commistione tra opera intellettuale e di tipo organizzativo e materiale, mediante il ricorso alla forma societaria.

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