Non disapplicabili i termini di prescrizione per frodi IVA commesse prima dell’8 settembre 2015
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17401 depositata ieri, ha ribadito che non è possibile disapplicare i termini di prescrizione per le frodi fiscali in materia di IVA quando queste siano state commesse prima dell’8 settembre 2015, data in cui è stata pubblicata la sentenza Taricco della Corte di Giustizia Ue (causa C-105/14).
Nel caso di specie era stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 74/2000, commesso con la presentazione delle dichiarazioni IVA comprese tra il 2006 e il 2008 (e dunque relativamente ai periodi di imposta 2005-2007) e la Cassazione annulla le precedenti condanne ritenendo tutti i fatti estinti per prescrizione.
Resta, infatti, inderogabile il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo, come hanno di recente affermato anche la Corte Costituzionale (con il comunicato stampa del 10 aprile scorso) e la stessa Corte di Giustizia nella sentenza “Taricco bis” (causa C-42/17).
Ribadendo il primato del diritto eurounitario e la forza cogente dell’interpretazione della Corte di Lussemburgo, la quarta sezione penale precisa che la “Taricco bis” va considerata applicabile anche rispetto alle sentenze passate in giudicato, ove i giudici italiani abbiano disapplicato le norme in materia di prescrizione sulla scorta della precedente interpretazione dei giudici europei.
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