Verifica della continuità con riflessi sul bilancio
Le indicazioni del documento OIC 11 devono essere coordinate con i principi di revisione
Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, Consigliere CNDCEC con delega alla revisione legale e ai principi contabili e di valutazione.
In questo periodo dell’anno, in cui si susseguono le assemblee per l’approvazione dei bilanci, non sembra sbagliato esprimere alcune considerazioni di sintesi sui riflessi derivanti dagli elementi di novità contenuti nel documento OIC 11 pubblicato nella sua versione definitiva il 23 marzo scorso.
In particolare, è stato (giustamente) oggetto di attenzione il delicato tema della verifica della continuità aziendale e delle ricadute sul bilancio derivanti dall’eventuale incertezza futura sulla capacità dell’impresa di essere operativa. Si rileva, peraltro, che le disposizioni sul going concern sono le uniche previsioni dell’OIC 11 a trovare applicazione già a partire dai bilanci 2017.
Il codice civile dispone che nella normalità dei casi il bilancio è preparato assumendo l’esistenza della continuità aziendale. Se, quindi, il bilancio non effettua alcuna considerazione in materia, si deve presupporre che la società sia destinata ad essere operativa nel prevedibile futuro.
Il principio contabile specifica che gli amministratori devono effettuare una valutazione sul tema e che, nel caso in cui siano identificate significative incertezze in merito alla capacità di operatività futura, la Nota integrativa fornisce le informazioni sui fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, i piani aziendali, nonché le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute.
Esiste, poi, la possibilità che l’analisi effettuata porti la direzione aziendale a concludere che non vi sono “ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività”, pur in assenza, ai sensi dell’art. 2485 c.c., dell’accertamento di una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.
In tal caso, l’OIC 11 prevede che il bilancio sia predisposto nella prospettiva della continuità aziendale, anche se il limitato orizzonte temporale può portare, caso per caso, a considerare i riflessi di tale condizione sull’adozione delle norme contabili.
Il principio riporta alcuni esempi che potrebbero richiedere un esame particolare, come, per tutti, l’analisi della vita utile e la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, nonché la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate.
La Nota integrativa dovrà descrivere tali circostanze.
L’ultimo “stadio” (in negativo) della valutazione della capacità di operare si ha con l’accertamento da parte degli amministratori di una delle sopra menzionate cause di scioglimento.
Qualora ciò si verifichi, il bilancio non è più redatto nella prospettiva della continuità aziendale, pur continuando ad applicare i criteri di funzionamento.
I criteri del codice civile e dei principi contabili sono applicati, tuttavia, tenendo conto dell’ancora più limitato periodo temporale residuo.
In sintesi, come affermato nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, “l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria”.
Vorrei esprimere, ancora, alcune considerazioni di prospettiva e altre evidenze di coordinamento tra le norme esistenti, presenti e future.
Anzitutto, il lavoro, a mio parere positivo, sul tema deve ancora essere completato.
In particolare, mi riferisco al coordinamento necessario con le disposizioni contenute nell’OIC 5 (Bilanci di liquidazione), che dovrebbe essere ri-esaminato per verificarne la coerenza, posto che la liquidazione costituisce la naturale prosecuzione dell’accertamento di una causa di scioglimento.
Si suppone, poi, che le informazioni della Nota integrativa possano dover essere arricchite e/o richiamate nella Relazione sulla gestione – allegato al bilancio su cui anche CNDCEC e Confindustria produrranno un contributo – almeno per quanto attiene all’analisi dei “principali rischi e incertezze”, nonché alla “evoluzione prevedibile della gestione”. Gli “indicatori di risultato finanziari” potranno fornire ulteriori considerazioni sullo stato di salute aziendale e sulla genesi della situazione esistente.
Queste indicazioni non sono fornite dai principi OIC, che si occupano esclusivamente delle informazioni che costituiscono parte integrante del bilancio.
Da altra prospettiva, l’OIC 11 dovrà essere letto in coordinamento con altre disposizioni tecniche sul tema.
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 (Continuità aziendale), per esempio, richiede ai revisori di apprezzare la valutazione degli amministratori in merito alla continuità aziendale. Tale valutazione deve coprire un periodo almeno pari a dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Per altro verso, la legge delega 155/2017 prevede anche che si disciplini “l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”.
Non c’è dubbio che la verifica del going concern – richiedendo, in ogni caso, uno sforzo di analisi prospettica – risulta per propria natura coperta da una inevitabile dose di discrezionalità. Importante è, quindi, la raccolta dei dati e delle informazioni che consentano, in linea con una appropriata applicazione delle norme tecniche, di produrre un giudizio e considerazioni che siano quanto più possibile ragionevoli.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41