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Domenica, 6 luglio 2025

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Riciclaggio con dolo eventuale sui reati presupposto

/ REDAZIONE

Martedì, 8 maggio 2018

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Con la pronuncia  n. 19331/2018 la Cassazione ha precisato che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio, non è indispensabile la precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell’elemento soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita dei beni riciclati può desumersi anche dalla qualità delle cose o dalle modalità dell’azione, soprattutto quando il possesso avente ad oggetto valori di entità oggettivamente rilevante si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell’origine del possesso.

Al proposito, deve rilevarsi che la caratteristica del dolo eventuale è l’accettazione di un fatto incerto nell’ottica dell’agente (e non meramente futuro); di conseguenza, anche ove non dovesse essere certa la rappresentazione dei delitti presupposto, può comunque affermarsi con certezza che l’agente si fosse rappresentata la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa dei beni ricevuti.

Perciò, se si ritiene che il dolo sia costituito dalla rappresentazione e volizione del fatto antigiuridico o anche, nel caso di dubbio, dalla sua accettazione, non c’è ragione di distinguere il caso in cui il dubbio cade sulla verificazione dell’evento, che viene accettato, da quello in cui cade su un presupposto, dal momento che in un caso e nell’altro l’agente si rappresenta la possibilità di commettere un delitto e ne accetta la realizzazione non astenendosi dal tenere una condotta ben sapendo che può dar luogo a un illecito.

Ci si trova, dunque, in presenza di un dolo eventuale allorquando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (non come certa) l’esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione, e, pur di non rinunciare all’azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi: il soggetto decide di agire mettendo in conto la realizzazione del fatto (cfr. Cass. SS.UU. n. 12433/2010).

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