Licenziabile l’autista recidivo nel provocare incidenti per guida imprudente e negligente
Il lavoratore che, alla guida di un camion aziendale, provochi un sinistro stradale a causa della violazione delle norme del codice della strada può essere legittimamente licenziato se la particolare gravità del fatto, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, comporta una prognosi negativa circa la correttezza del futuro adempimento da parte dello stesso lavoratore.
Nella valutazione della portata soggettiva della condotta addebitata, si può tener conto anche di eventuali altri episodi della stessa specie di cui il lavoratore si sia reso responsabile in precedenza, anche laddove la recidiva non sia stata contestata.
Sono queste le indicazioni che si ricavano dalla sentenza della Cassazione n. 11584, pubblicata ieri.
Nel caso specifico, il lavoratore era stato licenziato per avere tamponato con il camion aziendale un altro camion a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza, provocando seri anni al proprio mezzo. Lo stesso lavoratore aveva provocato in precedenza altri sinistri stradali sempre a causa di condotte di guida negligenti e imprudenti, ma la recidiva non era stata contestata.
La Cassazione, respingendo la prospettazione difensiva del lavoratore secondo cui l’addebito rientrava tra quelli puniti con sanzione conservativa dal contratto collettivo, ha ritenuto che la condotta di provocare un sinistro stradale, che coinvolge anche un altro mezzo per una condotta di guida imprudente e negligente, sia diversa e più grave di quella di arrecare danno per incuria al veicolo descritta dall’art. 32 del CCNL logistica, trasporto merci spedizione, a cui il ricorrente sosteneva dovesse essere ricondotta la fattispecie.
La Suprema Corte ha ritenuto corretta anche la valutazione di proporzionalità tra addebito e sanzione che aveva effettuato la Corte d’Appello.
In particolare, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello – che aveva ritenuto sussistente la giusta causa di recesso – aveva “correttamente” tenuto conto del fatto che il lavoratore si fosse già reso responsabile in precedenza di altri simili incidenti, in quanto “la recidiva non è stata valutata come elemento costitutivo della mancanza addebitata” – nel qual caso, ha precisato la Corte, sarebbe stata necessaria la contestazione –, ma “quale elemento di valutazione della consistenza soggettiva del fatto addebitato ... e quindi, nel caso, della rimproverabilità della condotta sotto il profilo della gravità della colpa”.
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