Il pagamento dei fornitori strategici a scapito dei versamenti IVA è una scelta dolosa
Con la sentenza n. 21274 depositata ieri, la Corte di Cassazione torna ancora una volta sul tema della rilevanza della crisi economica e finanziaria ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000.
A seguito della difficile situazione che ha colpito molte società e imprese negli anni passati, si assiste a una numerosa casisitica giurisprudenziale che prevalentemente si è assestata su un’interpretazione che riconosce la sussistenza della forza maggiore, quale causa di esclusione della punibilità ex art. 45 c.p., solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando.
Al contrario, essa viene esclusa quando il soggetto si trovi già in condizioni di illegittimità, ovvero quando il fatto deriva una opzione consapevole di natura imprenditoriale, con cui ci si assume il relativo rischio.
In altre parole, presupposto indefettibile di una causa di forza maggiore è la sua estraneità rispetto alla condotta dell’agente, trattandosi di una circostanza imponderabile, imprevista e imprevedibile. In particolare, nei reati omissivi può essere ritenuta tale solo l’assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento dovuto.
Da ciò deriva l’affermazione – nel caso di specie – secondo cui il pagamento dei fornitori strategici a scapito dell’IVA da versare mensilmente rappresenta una scelta dolosa, quantomeno nella forma del dolo eventuale.
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