La mancata astensione del giudice si può censurare solo con ricusazione
Il rigetto dell’istanza rientra nei motivi di appello
In costanza delle cause indicate dall’art. 52 del codice di procedura civile, o dall’art. 6 del DLgs. 546/92, il giudice ha l’obbligo di astenersi dal decidere sulla causa.
Ciò succede ad esempio quando il giudice ha conosciuto della lite in altro grado del processo, o quando egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori.
Ove il giudice non si astenga, la parte può sindacare ciò solamente tramite istanza di ricusazione, da proporre nei termini prescritti dal codice di procedura civile; in alcun modo è possibile censurare la sentenza, in appello o in sede di legittimità, se il giudice non si è astenuto, in quanto occorre come detto la richiesta di ricusazione.
Su tale istanza decide il ...
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