Arbitrati anche nelle società controllate da quotate
Il Tribunale di Milano n. 1269/2018 ha ribadito che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto (cfr. Cass. n. 3887/2014).
La compromettibilità in arbitri delle controversie societarie è esclusa per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis c.c. (così l’art. 34 comma 1 del DLgs. 5/2003). Quest’ultima disposizione, peraltro, deve considerarsi quale norma derogatrice della disciplina generale in materia, non potendo conseguentemente essere estesa in via analogica alla luce del principio di cui all’art. 14 delle preleggi al c.c., seppure la società in questione sia sottoposta al controllo di una società quotata.
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