In Gazzetta il decreto sull’accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, ed entra in vigore a partire da oggi, il DLgs. 18 maggio 2018 n. 60, di recepimento della direttiva 2016/2258/UE per quanto riguarda l’accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali.
Le disposizioni in esso contenute si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Si ricorda che la citata direttiva ha modificato la precedente direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e prevede che gli Stati membri dispongano per legge l’accesso da parte delle Amministrazioni fiscali a meccanismi, procedure, documenti e informazioni di cui agli artt. 13, 30, 31 e 40 della direttiva 2015/849/UE, in materia rispettivamente di adeguata verifica della clientela, informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche, informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e istituzione di un registro centrale, obblighi di conservazione di documenti e informazioni.
Il DLgs. n. 60/2018 interviene sul DLgs. 29/2014, prevedendo prima di tutto che i servizi di collegamento – ovvero gli uffici designati a fornire all’autorità richiedente dell’altro Stato membro gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa – oltre a utilizzare dati e notizie acquisiti dall’Anagrafe tributaria, abbiano accesso a dati e informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust contenuti in apposita sezione dei Registro delle imprese, disciplinato dall’art. 21 del DLgs. 231/2007 come modificato dal DLgs. 90/2017.
Per l’espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è poi consentito all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo.
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