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Associazione mafiosa e autoriciclaggio concorrono

/ REDAZIONE

Mercoledì, 6 giugno 2018

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Con la pronuncia n. 24916/2018, la Cassazione ha stabilito che il reato di autoriciclaggio non è assorbito da quello di associazione mafiosa.

È vero, infatti, che è stato affermato il principio per cui non è configurabile il concorso fra i delitti di riciclaggio o reimpiego (artt. 648-bis o 648-ter c.p.) e quello di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell’associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni (così Cass. SS.UU. n. 25191/2014).

Tuttavia, il delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p. si caratterizza (e distingue da quelli di riciclaggio e reimpiego) proprio per l’assenza della clausola “fuori dai casi di concorso nel reato” con cui si apre il primo comma degli artt. 648-bis e 648-ter c.p.: ciò che costituisce una ovvia conseguenza della “svolta legislativa” del 2014, con la quale si è ritenuto di rendere penalmente rilevanti le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento del danaro e delle altre utilità provenienti da delitto poste in essere dagli autori del delitto medesimo.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite, quindi, non è applicabile nel caso di contestazione, oltre al reato di associazione mafiosa, anche di condotte di autoriciclaggio.

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