L’amministratore giudiziario risponde di violazioni nella gestione dei beni
Il mancato esercizio dei poteri di impedimento è penalmente sanzionabile
L’amministratore giudiziario assume dei poteri anche di natura impeditiva rispetto alla gestione dei beni amministrati e può essere chiamato a rispondere penalmente di condotte omissive nell’ambito dell’incarico che gli è stato conferito.
In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 27187 depositata ieri, affronta il caso in cui venivano contestati ad un amministratore giudiziario di una srl i reati di esercizio abusivo di attività finanziaria (ai sensi del previgente art. 132 del DLgs. 385/1993) e di violazione di una misura di prevenzione personale (ai sensi dell’art. 75 comma 2 del DLgs. 159/2011) per non aver impedito agli amministratori della società di erogare finanziamenti equivalenti ad anticipazioni di fondi nei confronti di altre società ed enti,
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