La domanda di ammissione di crediti simulati è reato quando è completa
La Cassazione si sofferma sulle caratteristiche della fattispecie disegnata dall’art. 232 comma 1 del RD 267/1942
È riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 232 comma 1 del RD 267/1942 (domanda di ammissione di crediti simulati) la condotta di chi, dopo avere presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società debitrice in favore di due creditori, e avere ottenuto l’ammissione con riserva di distribuzione delle somme all’atto della produzione degli originali degli assegni attestanti i crediti, provvede al deposito degli assegni medesimi – e ottiene il pagamento (parziale) delle somme – nonostante questi fossero stati già utilizzati con successo nell’azione intrapresa (in Svizzera) nei confronti dell’amministratore della società fallita.
A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 27165/2018.
Il delitto di cui all’art. 232 comma 1 del RD ...
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