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Sgravi contributivi alle cooperative sociali per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 giugno 2018

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In attuazione dell’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto 11 maggio 2018, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che disciplina gli sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere.

Il decreto dispone, in particolare, che alle cooperative sociali che assumono, con contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

Resta ferma, invece, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Per essere ammesse al beneficio, per ogni assunzione di tale tipo le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse stanziate.

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