Senza agevolazioni ICI le abitazioni principali con ridotti consumi d’energia
È sufficiente l’elemento presuntivo relativo all’esiguità dei consumi elettrici per disconoscere i benefici, pur in presenza di residenza anagrafica
Nell’ordinanza 7 giugno 2018 n. 14793, la Corte di Cassazione ha deciso che il Comune può disconoscere le agevolazioni previste per l’ICI in relazione alle abitazioni principali se i consumi elettrici sono bassi.
Secondo i giudici, quindi, è sufficiente l’elemento presuntivo relativo alla esiguità dei consumi elettrici per non riconoscere le agevolazioni previste per le abitazioni principali, pur in presenza di residenza anagrafica presso l’immobile oggetto di controversia. Le risultanze anagrafiche, inoltre, “rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito”.
Il fatto
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41