Pronte le regole per richiedere l’idoneità provvisoria al tax credit cinema per le imprese di produzione
Con il decreto direttoriale del 6 luglio 2018, la Direzione generale Cinema del MiBACT ha fissato le regole per la richiesta d’idoneità provvisoria al tax credit cinema prevista dall’art. 7 comma 5 del DM 15 marzo 2018.
L’appena citato DM contiene le disposizioni attuative dell’art. 15 della L. 220/2016 sul credito d’imposta riconosciuto alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
In base all’art. 7 comma 5, solo per l’ammissibilità a incentivi e contributi gestiti da Regioni e da altri enti locali, da enti e organismi sovranazionali ovvero da altri soggetti pubblici anche internazionali, è possibile richiedere l’idoneità provvisoria al credito d’imposta, con validità di sei mesi, presentando alla DG Cinema apposita domanda, prima della richiesta preventiva prevista ai successivi artt. 13 e 18.
Col decreto del 6 luglio 2018, la DG Cinema dispone che la richiesta d’idoneità provvisoria debba essere presentata mediante la piattaforma informatica on line DGCOL disponibile sul sito www.cinema.beniculturali.it, e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
La richiesta deve contenere gli elementi previsti nei moduli sulla piattaforma DGCOL, tra cui:
- gli elementi per la valutazione dell’eleggibilità culturale;
- gli elementi per la verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari;
- gli elementi per la verifica dei requisiti delle opere oggetto del beneficio;
- il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione dell’opera;
- l’ammontare del credito d’imposta teorico spettante;
- l’impegno a presentare richiesta preventiva nei termini stabiliti.
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