Nella cessione dell’azienda affittata l’avviamento considera solo il punto vendita ceduto
In caso di cessione di un’azienda affittata, non è corretto determinare il valore di avviamento dell’azienda ceduta considerando il volume d’affari dell’affittuaria. Lo precisa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18940, depositata ieri.
Nel caso di specie, veniva ceduto un punto vendita affittato ad una società che esercitava la propria attività commerciale in altri punti vendita. L’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria, nell’ambito della determinazione del valore dell’azienda ai fini della quantificazione della base imponibile dell’imposta di registro, individuavano il valore di avviamento dell’azienda ceduta sulla scorta del volume d’affari complessivo dell’azienda condotta dall’affittuaria.
Secondo la Suprema Corte, tale procedimento non è corretto, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare autonomamente il reddito ritraibile dall’esercizio condotto nel punto vendita in questione e calcolare il valore di avviamento con esclusivo riferimento ad esso.
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, l’art. 51 comma 4 del DPR 131/86, che disciplina l’accertamento del valore dell’azienda, va letto unitamente all’art. 2 comma 4 del DPR 460/96 (norma sull’accertamento con adesione, ormai superata) secondo cui “per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre”.
Questa ultima norma – scrive la Corte – delinea un criterio utile a fornire indicazioni minime cui l’Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione; a maggior ragione la norma di cui all’art. 51 comma 4 del DPR 131/86 “non può che essere interpretata nel senso che il contribuente, nel dichiarare il valore dell’avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi ritraibili dall’azienda ceduta al lordo delle imposte”.
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