Procedura di infrazione per i servizi connessi alle importazioni
La Commissione europea ha chiesto all’Italia di uniformare alla normativa comunitaria le disposizioni nazionali relative all’applicazione dell’IVA sulle prestazioni di servizi connesse all’importazione di beni.
È quanto si evince dalla scheda informativa diffusa ieri dalla Commissione europea, nell’ambito della quale sono riepilogate le decisioni adottate nel mese di luglio dalla stessa Commissione sui casi di infrazione rilevati nei confronti degli Stati membri.
Secondo quanto segnalato nella nota, la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, evidenziando l’incompatibilità della normativa IVA italiana con quella comunitaria, nella misura in cui la prima subordina l’applicazione dell’esenzione IVA (leggasi “regime di non imponibilità IVA”) ai servizi ausiliari relativi alle importazioni di beni non soltanto alla condizione che il loro valore sia incluso nella relativa base imponibile, ma anche alla circostanza che detti servizi siano stati effettivamente assoggettati a IVA in dogana al momento dell’importazione.
A tale conclusione era giunta la Corte di Giustizia Ue nell’ambito della sentenza del 4 ottobre 2017 (causa C-273/16, Fed Ex), affermando che il combinato disposto dell’art. 144 e dell’art. 86 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che dispone, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che dette prestazioni siano state effettivamente assoggettate a imposta in dogana all’atto dell’importazione.
Nella nota di ieri viene altresì specificato che, qualora l’Italia non dovesse fornire adeguata risposta alla lettera della Commissione entro i due mesi successivi, quest’ultima potrà portare avanti la procedura di infrazione inviando un parere motivato alle autorità italiane.
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