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Il professionista che delega risponde per l’inadempimento del delegato

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 luglio 2018

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Con l’ordinanza 19 luglio 2018 n. 19148, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del professionista per l’inadempimento realizzato da altro consulente, da lui delegato con accordo meramente interno.

Nel caso oggetto della decisione, un ragioniere che svolgeva consulenza fiscale e del lavoro si era rivolto a un altro professionista per l’espletamento dell’attività di comunicazione all’Ispettorato dell’assunzione di un apprendista. A seguito della mancata comunicazione, al cliente non solo era stata irrogata una sanzione, ma gli era anche stato negato l’accesso a contributi regionali che aveva richiesto, per un ammontare di circa 20.000 euro.

La Corte ha rigettato il ricorso del professionista, ritenendo sufficientemente motivata la decisione della Corte d’Appello secondo cui solo il professionista a cui il cliente si era rivolto era tenuto a rispondere nei confronti del cliente: l’accordo del ragioniere con il consulente del lavoro aveva carattere meramente interno e non era opponibile al terzo, come dimostrato dal fatto che il rapporto economico era regolato soltanto tra cliente e professionista.

La Cassazione, a sostegno del riconoscimento di tale responsabilità, ha sostenuto che il professionista era ben consapevole dell’imminente sanzione pecuniaria per l’inadempimento, in quanto era a conoscenza della ritardata comunicazione relativa all’apprendista.

Infine, la Cassazione conclude affermando l’avvenuta prova del nesso di causalità tra la negligenza del consulente e la perdita dei contributi; tale prova deve essere fornita dal committente, ma il giudice può servirsi della CTU “percipiente” per valutare la corrispondenza tra la somma richiesta a titolo di danno e quella a cui il cliente avrebbe avuto diritto se la sua domanda di contributi fosse stata accolta.

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