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NOTIZIE IN BREVE

Pronti i codici tributo per eco e sismabonus ceduti per interventi sulle parti comuni degli edifici

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 luglio 2018

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Con la ris. n. 58 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (“ecobonus”) e relativi all’adozione di misure antisismiche (“sismabonus”), effettuati sulle parti comuni degli edifici.

La possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni è prevista dall’art. 14 commi 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013 per l’ecobonus e dall’art. 16 comma 1-quinquies dello stesso decreto per il sismabonus.

L’Agenzia ricorda che con i provv. nn. 108572 dell’8 giugno 2017 e 165110 del 28 agosto 2017 sono state definite le modalità di attuazione delle citate disposizioni.
Tenuto conto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque o dieci quote annuali di pari importo (rispettivamente per sismabonus ed ecobonus), i provvedimenti prevedono, tra l’altro, che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote, utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. A queste compensazioni non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

Per consentire quindi l’utilizzo in compensazione, la ris. n. 58 istituisce i codici tributo:
- “6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;
- “6891” denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia effettuate dagli amministratori di condominio (ovvero dai condòmini incaricati), ai sensi del provv. n. 30383/2018, per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”. 

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