Col pagamento del debito tributario diminuzione di pena retroattiva
La disposizione prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole che deve trovare applicazione ex art. 2 comma 4 c.p. e art. 7 CEDU
Il maggior valore attribuito al pagamento del debito tributario nell’ambito del procedimento penale rappresenta la grande novità introdotta dalla riforma del diritto penale tributario (DLgs. 158/2015). Mentre nella disciplina previgente, tale pagamento poteva integrare unicamente una circostanza attenuante (oltre ad essere presupposto per l’ammissibilità al “patteggiamento”), oggi l’art. 13 del DLgs. 74/2000 rende l’estinzione del debito tributario una causa di non punibilità per talune fattispecie delittuose previste dal medesimo decreto. D’altra parte il nuovo art. 13-bis del DLgs. 74/2000 mantiene (ed incrementa) il valore attenuante della corresponsione del dovuto per i reati a cui non è applicabile la citata causa di non punibilità.
La Corte di ...
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